Art. 11. Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea) 1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2007, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.