Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione
                              europea)



   1.  I  fondi  relativi  a  trasferimenti dello Stato e dell'Unione
europea,  di  cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non
impegnati    alla    scadenza    dell'esercizio   finanziario   2007,
costituiscono   economie   di  spesa  e  concorrono  alla  formazione
dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.