Art. 3. Modifiche all'art. 6 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 prima delle parole «E' corrisposta» sono inserite le parole «In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa decentrata». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 novembre 2007 BURLANDO (Omissis)