Art. 3.
                        Modifiche all'art. 6

   1.  Al  comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 prima
delle  parole «E' corrisposta» sono inserite le parole «In attuazione
degli   accordi  raggiunti  in  sede  di  contrattazione  integrativa
decentrata».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 12 novembre 2007
                              BURLANDO
   (Omissis)