Art. 2.
Modifiche  e  integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16
(Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia di istituzione di
parchi)  -  Istituzione  del  parco  naturale di Montevecchia e della
   Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale.

   1.  Alla  legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle
leggi  regionali  in materia di istituzione di parchi) sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:
    a)  alla prima riga del comma 1 dell'art. 35 la parola «naturale»
e' sostituita dalla parola «regionale»;
    b) al comma 1 dell'art. 36 le parole: «e Vigano'» sono sostituite
dalle parole: «, Vigano', Merate e la Provincia di Lecco»;
    c) dopo l'art. 38 e' inserito il seguente art. 38-bis:
                            «Art. 38-bis
Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale
   1.  Nelle  aree  oggetto  di  ampliamento  in Comune di Merate, la
variante  al  piano  territoriale  di  coordinamento  e' adottata dal
consorzio  entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
regionale  recante  "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16
luglio  2007,  n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione   di   parchi)   -  Istituzione  del  parco  naturale  di
Montevecchia  e  della Valle del Curone e ampliamento dei confini del
parco regionale" ed e' approvata secondo le modalita' di cui all'art.
19 della legge regionale n. 86/1983.
   2.  Fatte  salve  le  disposizioni piu' restrittive previste dallo
strumento  urbanistico  vigente,  nelle  aree di cui al comma 1, fino
alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque
per  non  oltre  due anni dalla data di entrata in vigore della legge
recante  "Modifiche  e  integrazioni  alla  legge regionale 16 luglio
2007,  n.  16  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia di
istituzione   di   parchi)   -  Istituzione  del  parco  naturale  di
Montevecchia  e  della Valle del Curone e ampliamento dei confini del
parco regionale", non sono consentiti:
    a) l'apertura di nuove cave;
    b) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
    c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
    d)  l'abbandono  o  la  costituzione  di  depositi  permanenti  o
temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
    e)  l'ammasso  anche  temporaneo di materiali di qualsiasi natura
all'esterno  delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o
dei  cantieri  nei  quali  tali  materiali  vengono utilizzati, fatta
eccezione  per  l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per
la normale pratica agronomica;
    f)  la  realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e
l'attuazione  di  interventi  che  modifichino  il regime idrico o la
composizione  delle  acque,  fatti  salvi  i prelievi funzionali alle
attivita' agro-silvo-pastorali;
    g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
    h) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
    i)  la  trasformazione dei boschi, fatti salvi per gli interventi
finalizzati all'arricchimento della biodiversita';
    j)  l'eliminazione  delle  siepi  di  specie  indigene nelle aree
agricole;
    k)  la  costruzione  di recinzioni delle proprieta' se non per le
aree  di  pertinenza  delle  abitazioni  e delle strutture aziendali,
nonche'   per   attivita'   di  allevamento  e  per  la  salvaguardia
provvisoria  di  vivai,  di colture pregiate o di particolare valore,
nei  quali  casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non
possono  comunque  essere  realizzate recinzioni cieche o in elementi
prefabbricati   in   calcestruzzo   e   simili,   anche  ad  elementi
discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;
    l)  il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitu' di
pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per i mezzi di servizio e per
quelli occorrenti all'attivita' agricola e forestale;
    m) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e
tracciati   per   attivita'   sportive   da   esercitarsi  con  mezzi
motorizzati;
    n)  l'apposizione  e  il rinnovo delle concessioni per cartelli o
manufatti   pubblicitari,   ad  eccezione  di  quanto  relativo  alla
segnaletica  pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonche'
viaria,  turistica  e  indicante  edifici, servizi pubblici o aziende
agricole.
   3.  Fatte  salve  le  disposizioni piu' restrittive previste dagli
strumenti   urbanistici   vigenti,   nelle   altre  aree  oggetto  di
ampliamento,  fino alla data di pubblicazione dell'approvazione nella
variante  di  piano  territoriale  e  comunque per non oltre due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge recante "Modifiche e
integrazioni  alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico
delle  leggi  regionali  in  materia  di  istituzione  di  parchi)  -
Istituzione  del  parco  naturale  di  Montevecchia e della Valle del
Curone  e  ampliamento dei confini del parco regionale", si applicano
le  norme  di  salvaguardia  della  variante al piano territoriale di
coordinamento adottata con deliberazione di assemblea consortile n. 4
del 30 gennaio 2006.»;
    d) dopo l'art. 38-bis e' inserita la seguente Sezione I bis:
                           «SEZIONE I BIS
                   PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA
                      E DELLA VALLE DEL CURONE
                             Art. 38-ter
            Finalita' e delimitazione del parco naturale
   1.  Il  parco  naturale  di Montevecchia e della Valle del Curone,
istituito,  ai  sensi  dell'art.  16-ter  della  legge  regionale  n.
86/1983,  con  legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla
legge  regionale  16  luglio  2007,  n.  16  (Testo unico delle leggi
regionali  in  materia  di  istituzione  di parchi) - Istituzione del
parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento
dei confini del parco regionale", persegue le seguenti finalita':
    a)  conservare ed incrementare la biodiversita', le potenzialita'
naturalistiche,  ecosistemiche  e  paesaggistiche del territorio e la
funzionalita' della rete ecologica;
    b)   promuovere   la  conservazione  e  la  riqualificazione  del
paesaggio   agricolo   tradizionale  e  i  suoi  valori  culturali  e
naturalistici   nonche'  quindi  delle  attivita'  agricole  ad  esso
correlate;
    c)  promuovere  e  disciplinare  la  fruizione  dell'area ai fini
sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici.
   2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
in   scala   1:10.000,   allegata   ai  corrispondenti  atti  di  cui
all'allegato A della presente legge.
                           Art. 38-quater
                     Gestione del parco naturale
   1.  La gestione del parco naturale e' affidata al consorzio di cui
all'art. 36.
                          Art. 38-quinquies
                         Piano per il parco
   1.  Il  perseguimento  delle  finalita' istitutive di cui all'art.
38-ter, affidato all'ente gestore, e' attuato attraverso lo strumento
del  piano  per  il parco, recante la disciplina del parco naturale a
norma  dell'art.  19  della  legge  regionale  n.  86/1983.  Il piano
definisce  l'articolazione  del territorio in zone con diverso regime
di  tutela  e le diverse tipologie di interventi per la conservazione
dei   valori  naturali  ed  ambientali  nonche'  storici,  culturali,
antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
    a)  alle  zone  che presentano elementi naturalistici di notevole
significato ecologico sia forestale sia faunistico;
    b) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
    c)   all'infrastrutturazione  agricola  di  impianto  storico,  i
terrazzamenti   e   centuriazioni   connessi   a  importanti  episodi
storico-architettonici;
    d) ai contenuti dell'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004.
   2.  Il  piano  per  il  parco  e'  approvato con deliberazione del
Consiglio regionale.
   3.  Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di
piano  urbanistico  e  sostituisce  i  piani  paesistici  e  i  piani
territoriali  o urbanistici di qualsiasi livello ed e' immediatamente
vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
                           Art. 38-sexies
                        Regolamento del parco
   1.  Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed in attuazione
dell'art.  20  della  legge  regionale n. 86/1983, l'ente gestore del
parco    approva   il   regolamento   del   parco   naturale,   anche
contestualmente  all'approvazione  del  piano per il parco e comunque
non  oltre  sei  mesi  dall'approvazione  del medesimo. Allo scopo di
garantire  il  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 38-ter e
il    rispetto    delle    caratteristiche   naturali,   paesistiche,
antropologiche,   storiche   e   culturali   locali,  il  regolamento
disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio
del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
   2. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi,
le   consuetudini  e  le  attivita'  tradizionali  delle  popolazioni
residenti  sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali.
   3. Il regolamento e' adattato dall'assemblea dell'ente gestore del
parco  e  pubblicato  per  trenta giorni all'albo dell'ente gestore e
degli enti territoriali interessati.
   4.  Entro  i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque
ne  abbia  interesse puo' presentare osservazioni, sulle quali decide
l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
   5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che
non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all'albo  dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale della Regione
Lombardia  a  cura  dell'ente  gestore  ed  entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
                           Art. 38-septies
                               Divieti
   1.  Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' della
presente  sezione  e  il  rispetto  delle  caratteristiche naturali e
paesistiche,  nel  parco  naturale  di Montevecchia e della Valle del
Curone sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la  salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat. In particolare e' vietato:
    a)   catturare,   uccidere,   disturbare   gli  animali,  nonche'
introdurre  specie  non  autoctone,  fatti  salvi  eventuali prelievi
faunistici   ed   eventuali  abbattimenti  selettivi,  necessari  per
ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
    b)  raccogliere  e  danneggiare  le  specie  vegetali, introdurre
specie  vegetali  non  autoctone  che  possano  alterare l'equilibrio
naturale,  salvo  nei  territori  in cui sono consentite le attivita'
agro-forestali  e  fatta  salva  la  raccolta  di funghi e frutti del
sottobosco, come regolamentati dall'ente gestore;
    c)  aprire  ed  esercitare  l'attivita' di cava e miniera nonche'
l'asportazione di minerali;
    d)   aprire   ed  esercitare  l'attivita'  di  discarica  nonche'
abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
    e)  realizzare  nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare
interventi  che  modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dal parco;
    f)  svolgere  attivita'  pubblicitarie  al  di  fuori  dei centri
urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
    g)  introdurre,  da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi
altro  mezzo  finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo
quanto previsto al comma a);
    h)  accendere  fuochi  all'aperto,  se non connessi all'attivita'
agricola  o  forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree
destinate alla fruizione e nell'immediata adiacenza dei fabbricati;
    i)  trasformare,  anche temporaneamente, le aree destinate ad uso
agro-forestale,  per  finalita' diverse da quanto compatibile con gli
obiettivi  elencati nell'art. 38-ter, ed in particolare per finalita'
diverse   da   quelle   agricolo-forestali   e   di  riqualificazione
naturalistica  o  paesaggistica, fatto salvo quanto regolamentato dal
parco;
    j)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito
dalle  leggi  sulla  disciplina  del  volo  e per i mezzi di pubblico
servizio.
   2.  Il  regolamento  del  parco stabilisce le eventuali deroghe ai
divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
11, comma 4, della legge n. 394/1991.
   3.  Restano  comunque  salvi i diritti reali e gli usi civici, che
sono esercitati secondo le consuetudini locali.
                           Art. 38-octies
                            Norme finali
   1.  Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le
norme  della  legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e
della legge regionale n. 86/1983.
   2.   Fino   all'approvazione  del  piano  per  il  parco  naturale
continuano   ad   applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel  piano
territoriale di coordinamento approvato con legge regionale 29 aprile
1995,  n.  39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale
di Montevecchia e della Valle del Curone) e successive modificazioni,
nonche'  i  piani  di  settore  ed il regolamento approvati dall'ente
parco,  se non contrastanti con i divieti di cui al comma 1 dell'art.
38-septies.»;
    e)  all'allegato A, in corrispondenza del riferimento al parco di
Montevecchia e Valle del Curone, e' aggiunta, nella colonna «Leggi di
modifica»,  l'indicazione  «Legge regionale "Modifiche e integrazioni
alla  legge  regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi
regionali  in  materia  di  istituzione  di parchi) - Istituzione del
parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento
dei  confini  del  parco  regionale''», unitamente agli estremi della
legge stessa, ed e' aggiunta, in fine, la parte:

               ---->  Vedere tabella a pag. 30  <----