ALLEGATO
   Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate:
Nuovo  testo  degli articoli 31, 35, 36 e dell'allegato A della legge
   regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali
   in materia di istituzione di parchi».
                              Art. 31.
                       Delimitazione del parco
   1.  Il  parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate,
istituito,  ai  sensi del capo II del titolo II della legge regionale
n. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione
del  parco  naturale  della  pineta  di  Appiano  Gentile e Tradate),
comprende  le  aree  delimitate  nelle  planimetrie in scala 1:10.000
allegate  ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente
legge,  ferme  restando  le modifiche successivamente apportate anche
dagli  atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e
relative varianti.
   2.  I  confini  del parco sono delimitati, a cura del consorzio di
cui  all'art.  32, da tabelle con la scritta «parco pineta di Appiano
Gentile  e  Tradate»,  aventi  le  caratteristiche di cui all'art. 32
della predetta legge regionale n. 86/1983.
                              Art. 35.
                       Delimitazione del parco
   1.  Il  parco  regionale di Montevecchia e della Valle del Curone,
istituito,  ai  sensi del capo II del titolo II della legge regionale
n. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 (Istituzione
del  parco  naturale  di  Montevecchia  e  della  Valle  del Curone),
comprende  le  aree  delimitate  nelle  planimetrie in scala 1:10.000
allegate  ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente
legge,  ferme  restando  le modifiche successivamente apportate anche
dagli  atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e
relative varianti.
   2.  I  confini  del parco sono delimitati, a cura del consorzio di
cui  all'art.  36,  da  tabelle  con la scritta «parco Montevecchia e
Valle  Curone»,  aventi  le  caratteristiche di cui all'art. 32 della
predetta legge regionale n. 86/1983.
                              Art. 36.
                          Ente di gestione
   1.  La gestione del parco e' affidata ad un consorzio tra i comuni
di   Sirtori,   Perego,  Rovagnate,  Olgiate  Molgora,  Montevecchia,
Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia, Vigano', Merate e la
Provincia di Lecco.
   2. Il consorzio del parco ha sede in Montevecchia.
   3. I comuni interessati funzionalmente all'attivita' del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso;
   su  tale  domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
   (Omissis).
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/574 del
   19 marzo 2008.