(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 6 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' 1. Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione locale e l'ammodernamento del sistema informativo regionale, senza interferire nella libera concorrenza e senza alterare la liberta' di espressione, la Regione favorisce il funzionamento del settore dell'informazione e sostiene gli investimenti relativi all'acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione strumentali all'esercizio dell'informazione scritta, radiotelevisiva e telematica in ambito locale. 2. Al fine di valorizzare, nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le prerogative linguistiche e culturali della comunita' valdostana, la Regione, in particolare: a) incentiva l'attivita' degli organi di informazione locale che si occupano della realta' economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d'Aosta; b) incentiva l'attivita' degli organi di informazione locale che producono programmi in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser; c) sostiene l'informazione regionale di natura politica o sindacale.