(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                        19 del 6 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'

   1.  Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione locale e
l'ammodernamento del sistema informativo regionale, senza interferire
nella libera concorrenza e senza alterare la liberta' di espressione,
la Regione favorisce il funzionamento del settore dell'informazione e
sostiene   gli   investimenti   relativi   all'acquisizione   e  alla
innovazione   di   strutture,   impianti,  attrezzature  e  mezzi  di
produzione   strumentali   all'esercizio  dell'informazione  scritta,
radiotelevisiva e telematica in ambito locale.
   2.  Al  fine  di valorizzare, nel perseguimento degli obiettivi di
cui  al  comma  1,  le  prerogative  linguistiche  e  culturali della
comunita' valdostana, la Regione, in particolare:
    a)  incentiva l'attivita' degli organi di informazione locale che
si   occupano   della   realta'   economica,   sociale,  culturale  e
istituzionale della Valle d'Aosta;
    b)  incentiva l'attivita' degli organi di informazione locale che
producono  programmi  in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o
walser;
    c)   sostiene  l'informazione  regionale  di  natura  politica  o
sindacale.