Art. 10. Requisiti generali 1. Per accedere ai contributi, le testate giornalistiche editoriali, radiotelevisive e telematiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere gestite da piccole imprese: 1) che siano in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e che applichino a tutto il personale giornalistico dipendente le pertinenti norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana; 2) che siano in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali; 3) che non si trovino nella condizione di cui all'art. 19, comma 4; 4) i cui legali rappresentanti non abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della Pubblica amministrazione o per altri reati gravi che incidano sulla moralita' professionale degli stessi; b) avere redazione o unita' locale redazionale in Valle d'Aosta; c) essere regolarmente registrate presso il Tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria; d) avere un organico di almeno due dipendenti a tempo indeterminato, assunti con regolare contratto di categoria, di cui almeno uno giornalista regolarmente iscritto in uno degli appositi elenchi tenuti dall'Ordine dei giornalisti; e) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trasparenza pubblicitaria. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l'iscrizione, ove prevista, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001. 3. Le imprese di cui al comma 1, qualora siano costituite in forma societaria, sono altresi' tenute a presentare l'elenco dei soci con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute ovvero l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.