Art. 11. Requisiti per le imprese del settore editoriale 1. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 10, devono: a) editare una testata giornalistica che: 1) dedichi alla realta' sociale, economica e culturale della Valle d'Aosta almeno il 70 per cento dei propri articoli; 2) sia diffusa al pubblico in ambito regionale in misura superiore al 70 per cento delle copie vendute; 3) abbia periodicita' costante almeno mensile; b) non dedicare alla pubblicita' spazi superiori al 45 per cento degli spazi totali.