Art. 11.
           Requisiti per le imprese del settore editoriale

   1.  Per  beneficiare dei contributi, le imprese di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  a), oltre a possedere i requisiti di cui all'art.
10, devono:
    a) editare una testata giornalistica che:
     1)  dedichi  alla  realta'  sociale, economica e culturale della
Valle d'Aosta almeno il 70 per cento dei propri articoli;
     2)  sia  diffusa  al  pubblico  in  ambito  regionale  in misura
superiore al 70 per cento delle copie vendute;
     3) abbia periodicita' costante almeno mensile;
    b)  non dedicare alla pubblicita' spazi superiori al 45 per cento
degli spazi totali.