Art. 12. Requisiti per le imprese del settore radiotelevisivo 1. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 10, devono: a) diffondere una testata giornalistica che: 1) dedichi alla realta' sociale, economica e culturale della Valle d'Aosta almeno il 70 per cento dei programmi di informazione; 2) trasmetta in una fascia oraria predeterminata un minutaggio minimo di programmi di informazione, fissati con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2; 3) che copra almeno il 70 per cento del territorio regionale; 4) il cui segnale non sia diffuso al di fuori del territorio regionale per piu' del 30 per cento; 5) abbia periodicita' costante giornaliera; b) non dedicare alla pubblicita' spazi superiori al 20 per cento della programmazione totale nella fascia oraria di cui alla lettera a), numero 2).