Art. 12.
        Requisiti per le imprese del settore radiotelevisivo

   1.  Per  beneficiare dei contributi, le imprese di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  b), oltre a possedere i requisiti di cui all'art.
10, devono:
    a) diffondere una testata giornalistica che:
     1)  dedichi  alla  realta'  sociale, economica e culturale della
Valle d'Aosta almeno il 70 per cento dei programmi di informazione;
     2)  trasmetta  in una fascia oraria predeterminata un minutaggio
minimo  di programmi di informazione, fissati con la deliberazione di
cui all'art. 3, comma 2;
     3) che copra almeno il 70 per cento del territorio regionale;
     4)  il  cui  segnale  non sia diffuso al di fuori del territorio
regionale per piu' del 30 per cento;
     5) abbia periodicita' costante giornaliera;
    b)  non dedicare alla pubblicita' spazi superiori al 20 per cento
della  programmazione  totale nella fascia oraria di cui alla lettera
a), numero 2).