Art. 15. Agevolazioni e beneficiari 1. La Regione concede contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore complessivamente a euro 35.000 annui lordi per singolo beneficiario, a favore di testate giornalistiche su supporto cartaceo edite da: a) movimenti o partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale; b) organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a copertura delle seguenti spese, al lordo degli oneri fiscali, se non altrimenti detraibili: a) acquisto di carta; b) servizi di stampa, di impaginazione e di distribuzione; c) prestazioni di giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'apposito albo professionale.