Art. 15.
                     Agevolazioni e beneficiari

   1.  La  Regione concede contributi nella misura massima del 50 per
cento  della  spesa  ammissibile  e,  comunque,  per  un  importo non
superiore  complessivamente  a  euro  35.000  annui lordi per singolo
beneficiario, a favore di testate giornalistiche su supporto cartaceo
edite da:
    a)  movimenti  o  partiti  politici  rappresentati  nel Consiglio
regionale;
    b) organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.
   2.  I  contributi di cui al comma 1 sono erogati a copertura delle
seguenti  spese,  al  lordo  degli  oneri  fiscali, se non altrimenti
detraibili:
    a) acquisto di carta;
    b) servizi di stampa, di impaginazione e di distribuzione;
    c)   prestazioni  di  giornalisti  professionisti  o  pubblicisti
iscritti all'apposito albo professionale.