Art. 16. R e q u i s i t i 1. Per poter fruire delle agevolazioni, le testate giornalistiche di cui all'art. 15 devono: a) avere sede operativa in Valle d'Aosta; b) essere regolarmente registrate presso il Tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria; c) essere presenti sul mercato regionale da almeno dodici mesi antecedenti il periodo cui si riferisce il contributo, con la stessa periodicita' costante richiesta per accedere ai benefici; d) essere edite e distribuite con cadenza costante almeno bimestrale, con una distribuzione non inferiore a 2.500 copie per numero; e) riguardare la realta' politica e sindacale valdostana per almeno il 70 per cento dell'informazione, con particolare riferimento alle finalita' statutarie; f) dedicare agli articoli almeno il 60 per cento dello spazio totale; g) usufruire di entrate pubblicitarie non superiori al 40 per cento dei costi complessivi di realizzazione del giornale; h) non riprodurre integralmente articoli o brani apparsi su altre pubblicazioni, anche librarie. 2. Le domande di contributo sono presentate trimestralmente a consuntivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 3. La concessione ed erogazione o il diniego dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della completezza e della regolarita' della documentazione contabile. 4. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tale scopo, il richiedente il contributo e' tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di contributo.