Art. 16.
                          R e q u i s i t i

   1.  Per poter fruire delle agevolazioni, le testate giornalistiche
di cui all'art. 15 devono:
    a) avere sede operativa in Valle d'Aosta;
    b)  essere  regolarmente  registrate presso il Tribunale ai sensi
della normativa vigente in materia di editoria;
    c)  essere  presenti  sul mercato regionale da almeno dodici mesi
antecedenti  il periodo cui si riferisce il contributo, con la stessa
periodicita' costante richiesta per accedere ai benefici;
    d)  essere  edite  e  distribuite  con  cadenza  costante  almeno
bimestrale,  con  una  distribuzione  non inferiore a 2.500 copie per
numero;
    e)  riguardare  la  realta'  politica  e sindacale valdostana per
almeno il 70 per cento dell'informazione, con particolare riferimento
alle finalita' statutarie;
    f)  dedicare  agli  articoli  almeno il 60 per cento dello spazio
totale;
    g)  usufruire  di  entrate  pubblicitarie non superiori al 40 per
cento dei costi complessivi di realizzazione del giornale;
    h) non riprodurre integralmente articoli o brani apparsi su altre
pubblicazioni, anche librarie.
   2.  Le  domande  di  contributo  sono presentate trimestralmente a
consuntivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente.
   3.  La  concessione ed erogazione o il diniego dei contributi sono
disposti  con  deliberazione  della Giunta regionale, previa verifica
della completezza e della regolarita' della documentazione contabile.
   4.  I  contributi  di cui al presente capo non sono cumulabili con
altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tale
scopo,  il richiedente il contributo e' tenuto a dichiarare, all'atto
della  presentazione  della domanda, di non aver beneficiato e di non
aver  richiesto  di  beneficiare  di altri interventi pubblici per le
medesime iniziative oggetto della domanda di contributo.