Art. 17. V i g i l a n z a 1. La struttura regionale competente, anche in collaborazione con le competenti autorita' pubbliche, puo' disporre in qualsiasi momento, anche a campione, controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo. 2. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alle sedi e agli impianti delle imprese interessate e alla documentazione afferente all'agevolazione concessa.