Art. 17.
                          V i g i l a n z a

   1.  La struttura regionale competente, anche in collaborazione con
le   competenti  autorita'  pubbliche,  puo'  disporre  in  qualsiasi
momento,  anche  a  campione,  controlli  sulle iniziative oggetto di
contributo,  allo  scopo  di  verificarne  lo stato di attuazione, il
rispetto   degli   obblighi  previsti  dalla  presente  legge  e  dal
provvedimento   di   concessione,   nonche'   la   veridicita'  delle
dichiarazioni  e  delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai
fini della concessione del contributo.
   2.  Per  consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo di
cui  al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alle sedi
e  agli  impianti  delle  imprese  interessate  e alla documentazione
afferente all'agevolazione concessa.