Art. 18. Vigilanza del Co.Re.Com 1. E' demandato al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) il compito di monitorare la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. 2. Il Co.Re.Com. presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sui risultati dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1.