Art. 18.
                       Vigilanza del Co.Re.Com

   1.  E'  demandato  al  Comitato  Regionale  per  le  Comunicazioni
(Co.Re.Com)  il  compito  di  monitorare la presenza sui media locali
delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale.
   2.  Il Co.Re.Com. presenta annualmente alla Commissione consiliare
competente una relazione sui risultati dell'attivita' svolta ai sensi
del comma 1.