Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) testata giornalistica, la pubblicazione o l'edizione giornalistica diffusa al pubblico con periodicita' costante su supporto cartaceo, per via radiofonica, televisiva o telematica, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di editoria; b) programmi di informazione, i radiogiornali, i telegiornali e i giornali telematici; c) pubblicita', ogni forma di messaggio radiofonico, televisivo, telematico o su supporto cartaceo diffuso allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi o iniziative varie. Sono considerati pubblicita' anche i comunicati a contenuto predeterminato (spot) e i collegamenti ipertestuali fra documenti (link), di natura pubblicitaria o commerciale; d) formato telematico, il formato elettronico o digitale; e) inserto, il fascicolo periodico stampato a parte, allegato ad una testata giornalistica su supporto cartaceo; f) numero speciale e numero monografico, la pubblicazione cartacea o la trasmissione radiofonica, televisiva o telematica, periodica o no, dedicata all'approfondimento di uno o piu' argomenti specifici; g) edizione straordinaria, la pubblicazione cartacea o la trasmissione radiofonica, televisiva o telematica effettuata, al di fuori della periodicita' costante prefissata, per divulgare notizie in merito a fatti eccezionali o imprevedibili; h) piccole imprese, le imprese definite come tali dalla raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 maggio 2003; i) periodicita' costante, la successione o ripetizione a intervalli regolari delle pubblicazioni o edizioni; j) informazione politica e sindacale locale, diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche di proprieta' di movimenti o partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale o sindacati rappresentativi a livello regionale; k) articolo, ogni singolo testo giornalistico dedicato a specifico argomento, pubblicato o diffuso mediante testata giornalistica; l) redazione o unita' locale redazionale, il sito in cui e' esercitata l'attivita' di stesura e revisione degli articoli da parte dei redattori della testata giornalistica; m) istruttoria automatica, l'accertamento della completezza formale e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata; n) istruttoria valutativa, l'accertamento della validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici e finanziari attesi, nonche' della pertinenza e della compatibilita' delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; o) impianto trasmittente, sistema d'antenna e apparato in generale; p) area di copertura, abitanti effettivamente serviti dal singolo impianto trasmittente, in riferimento alla ripartizione Istat e al relativo censimento piu' aggiornato.