Art. 2.
                             Definizioni

   1. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a)   testata   giornalistica,   la   pubblicazione  o  l'edizione
giornalistica  diffusa  al  pubblico  con  periodicita'  costante  su
supporto  cartaceo,  per via radiofonica, televisiva o telematica, in
regola  con  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente in
materia di editoria;
    b) programmi di informazione, i radiogiornali, i telegiornali e i
giornali telematici;
    c)  pubblicita', ogni forma di messaggio radiofonico, televisivo,
telematico o su supporto cartaceo diffuso allo scopo di promuovere la
fornitura  di  beni  o  servizi  o iniziative varie. Sono considerati
pubblicita'  anche i comunicati a contenuto predeterminato (spot) e i
collegamenti   ipertestuali   fra   documenti   (link),   di   natura
pubblicitaria o commerciale;
    d) formato telematico, il formato elettronico o digitale;
    e)  inserto, il fascicolo periodico stampato a parte, allegato ad
una testata giornalistica su supporto cartaceo;
    f)   numero  speciale  e  numero  monografico,  la  pubblicazione
cartacea  o  la  trasmissione  radiofonica,  televisiva o telematica,
periodica  o no, dedicata all'approfondimento di uno o piu' argomenti
specifici;
    g)   edizione  straordinaria,  la  pubblicazione  cartacea  o  la
trasmissione  radiofonica,  televisiva o telematica effettuata, al di
fuori  della  periodicita' costante prefissata, per divulgare notizie
in merito a fatti eccezionali o imprevedibili;
    h)   piccole   imprese,  le  imprese  definite  come  tali  dalla
raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 maggio 2003;
    i)   periodicita'   costante,  la  successione  o  ripetizione  a
intervalli regolari delle pubblicazioni o edizioni;
    j)  informazione  politica  e  sindacale  locale,  diffusione  di
notizie da parte di testate giornalistiche di proprieta' di movimenti
o  partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale o sindacati
rappresentativi a livello regionale;
    k)   articolo,   ogni  singolo  testo  giornalistico  dedicato  a
specifico   argomento,   pubblicato   o   diffuso   mediante  testata
giornalistica;
    l)  redazione  o  unita'  locale  redazionale,  il sito in cui e'
esercitata l'attivita' di stesura e revisione degli articoli da parte
dei redattori della testata giornalistica;
    m)   istruttoria  automatica,  l'accertamento  della  completezza
formale   e  della  regolarita'  delle  domande  presentate  e  della
documentazione alle stesse allegata;
    n)   istruttoria   valutativa,   l'accertamento  della  validita'
tecnica,  economica  e  finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si
riferisce,  anche  mediante  la simulazione degli effetti economici e
finanziari  attesi,  nonche'  della pertinenza e della compatibilita'
delle    spese   previste   in   relazione   all'iniziativa   oggetto
dell'intervento   e   alla   situazione   economica,   finanziaria  e
patrimoniale dell'impresa;
    o)   impianto  trasmittente,  sistema  d'antenna  e  apparato  in
generale;
    p) area di copertura, abitanti effettivamente serviti dal singolo
impianto  trasmittente,  in  riferimento alla ripartizione Istat e al
relativo censimento piu' aggiornato.