Art. 20. S a n z i o n i 1. La revoca disposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da un minimo della meta' ad un massimo dell'intero importo del contributo indebitamente fruito. 2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.