Art. 20.
                           S a n z i o n i

   1.  La revoca disposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a),
comporta,   inoltre,  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di una somma di denaro da un minimo della
meta'  ad un massimo dell'intero importo del contributo indebitamente
fruito.
   2.  Per  l'applicazione  della  sanzione  di  cui  al  comma 1, si
osservano  le  disposizioni  della  legge  24  novembre  1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
   3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma  1  sono  introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie
per  contravvenzioni)  dello  stato  di  previsione  dell'entrata del
bilancio della Regione.