Art. 21.
                            Consultazione

   1.  La Regione, anche su richiesta delle categorie interessate, al
fine  di  acquisire  pareri  e valutazioni su tematiche specifiche in
materia di editoria, puo' indire conferenze di servizi con altri enti
e  amministrazioni pubbliche, alle quali sono ammessi a partecipare i
rappresentanti dei settori editoriale, radiotelevisivo e telematico e
delle associazioni di categoria.