Art. 21. Consultazione 1. La Regione, anche su richiesta delle categorie interessate, al fine di acquisire pareri e valutazioni su tematiche specifiche in materia di editoria, puo' indire conferenze di servizi con altri enti e amministrazioni pubbliche, alle quali sono ammessi a partecipare i rappresentanti dei settori editoriale, radiotelevisivo e telematico e delle associazioni di categoria.