Art. 24.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7,
8,  9 e 15 e' determinato complessivamente in euro 677.000 per l'anno
2009 ed annui euro 685.000 a decorrere dal 2010.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione  della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il
triennio    2008/2010   negli   obiettivi   programmatici   2.1.6.03.
(Partecipazione  ad  altre  iniziative)  e  2.1.6.01.  (Consulenze  e
incarichi).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui al comma 1, si provvede
mediante  l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  negli  stessi bilanci
nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03., al capitolo 21432 (Contributi
a  sostegno  dell'informazione locale) per annui euro 635.000 per gli
anni  2009  e 2010 ed al capitolo 21434 (Contributi per l'adeguamento
logistico, strumentale e tecnologico delle attivita' informative) per
euro 42.000 per l'anno 2009 ed euro 50.000 per l'anno 2010.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 18 aprile 2008
                               CAVERI
(Omissis)