Art. 24. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15 e' determinato complessivamente in euro 677.000 per l'anno 2009 ed annui euro 685.000 a decorrere dal 2010. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03., al capitolo 21432 (Contributi a sostegno dell'informazione locale) per annui euro 635.000 per gli anni 2009 e 2010 ed al capitolo 21434 (Contributi per l'adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attivita' informative) per euro 42.000 per l'anno 2009 ed euro 50.000 per l'anno 2010. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 18 aprile 2008 CAVERI (Omissis)