Art. 4. Interventi a sostegno delle spese di investimento 1. La Regione concede contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, al netto degli oneri fiscali, a copertura delle spese di investimento sostenute dalle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), per le seguenti iniziative: a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ubicati in Valle d'Aosta, ad uso esclusivo dell'attivita' della singola impresa; b) acquisto di automezzi strumentali all'esercizio dell'attivita' informativa; c) acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attivita' informativa e redazionale; d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici. 2. Il limite minimo di spesa per singolo bene, per poter accedere al contributo, e' di euro 500. 3. Sono ammessi a contributo i beni mobili e immobili, proporzionati al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con regolare contratto di categoria.