Art. 4.
          Interventi a sostegno delle spese di investimento

   1.  La Regione concede contributi, nella misura massima del 30 per
cento  della spesa ammessa, al netto degli oneri fiscali, a copertura
delle  spese  di investimento sostenute dalle imprese di cui all'art.
3, comma 1, lettere a), b) e c), per le seguenti iniziative:
    a)   acquisto,  ristrutturazione  e  interventi  di  manutenzione
straordinaria   di  fabbricati  ubicati  in  Valle  d'Aosta,  ad  uso
esclusivo dell'attivita' della singola impresa;
    b) acquisto di automezzi strumentali all'esercizio dell'attivita'
informativa;
    c)    acquisto   di   beni   mobili   strumentali   all'esercizio
dell'attivita' informativa e redazionale;
    d)   acquisto   di   tecnologie,   apparecchiature   e  programmi
informatici.
   2.  Il limite minimo di spesa per singolo bene, per poter accedere
al contributo, e' di euro 500.
   3.   Sono   ammessi   a  contributo  i  beni  mobili  e  immobili,
proporzionati  al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato
con regolare contratto di categoria.