Art. 5. Interventi a sostegno delle spese correnti delle imprese editoriali 1. La Regione concede contributi a copertura delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sulla base delle pagine stampate, con un numero massimo di settantadue, moltiplicate per le copie vendute, ivi comprese le edizioni straordinarie. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere concessi per le spese correnti sostenute per gli inserti, i numeri speciali e i numeri monografici.