Art. 5.
 Interventi a sostegno delle spese correnti delle imprese editoriali

   1.  La Regione concede contributi a copertura delle spese correnti
sostenute dalle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sulla
base  delle  pagine  stampate,  con un numero massimo di settantadue,
moltiplicate   per   le  copie  vendute,  ivi  comprese  le  edizioni
straordinarie.
   2.  I contributi di cui al comma 1 non possono essere concessi per
le  spese  correnti  sostenute per gli inserti, i numeri speciali e i
numeri monografici.