Art. 8. Interventi a sostegno della programmazione in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser 1. Per favorire l'impiego delle lingue francese, francoprovenzale, tedesca o walser nell'ambito dell'informazione editoriale locale, i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono maggiorati di una percentuale stabilita con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.