Art. 8.
Interventi  a  sostegno  della  programmazione  in  lingua  francese,
                 francoprovenzale, tedesca o walser

   1. Per favorire l'impiego delle lingue francese, francoprovenzale,
tedesca  o  walser nell'ambito dell'informazione editoriale locale, i
contributi  di  cui  agli  articoli  5,  6 e 7 sono maggiorati di una
percentuale  stabilita  con la deliberazione di cui all'art. 3, comma
2.