Art. 9.
               Modalita' di concessione dei contributi

   1.  Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 4
sono  presentate  a preventivo su modelli approvati con provvedimento
del dirigente della struttura regionale competente.
   2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate:
    a) con istruttoria automatica, limitatamente agli investimenti la
cui spesa ammissibile non sia superiore a euro 50.000;
    b)  con istruttoria valutativa, per gli investimenti la cui spesa
ammissibile  sia  superiore a euro 50.000. In tale caso, la struttura
regionale competente, verificata la regolarita' formale delle domande
pervenute,  provvede  a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle
d'Aosta   -  Societa'  per  azioni  (Finaosta  S.p.A.)  che  effettua
un'analisi  economico-finanziaria  delle  iniziative;  a tal fine, la
Regione  stipula  apposita convenzione per la disciplina dei rapporti
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' istruttoria.
   3.  Le  domande  per  la  concessione  dei  contributi di cui agli
articoli  5,  6, 7 e 8 sono presentate semestralmente a consuntivo su
modelli  approvati  con  provvedimento  del dirigente della struttura
regionale competente.
   4.  La concessione o il diniego dei contributi di cui ai commi 1 e
3 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
   5.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono erogati a saldo con
provvedimento  del  dirigente  della  struttura regionale competente,
previa   verifica   della   completezza  e  della  regolarita'  della
documentazione contabile di spesa.
   6.  I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici
concessi  per le medesime iniziative. A tale scopo, il richiedente il
contributo e' tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della
domanda,  di  non  aver  beneficiato  e  di  non  aver  richiesto  di
beneficiare  di  altri interventi pubblici per le medesime iniziative
oggetto della domanda di contributo.