Art. 9. Modalita' di concessione dei contributi 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 sono presentate a preventivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate: a) con istruttoria automatica, limitatamente agli investimenti la cui spesa ammissibile non sia superiore a euro 50.000; b) con istruttoria valutativa, per gli investimenti la cui spesa ammissibile sia superiore a euro 50.000. In tale caso, la struttura regionale competente, verificata la regolarita' formale delle domande pervenute, provvede a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta S.p.A.) che effettua un'analisi economico-finanziaria delle iniziative; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attivita' istruttoria. 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono presentate semestralmente a consuntivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 4. La concessione o il diniego dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale. 5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a saldo con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previa verifica della completezza e della regolarita' della documentazione contabile di spesa. 6. I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tale scopo, il richiedente il contributo e' tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di contributo.