Art. 10. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge e' eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari, dalla struttura regionale competente in materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta. 2. La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'art. 9 e' attuata dai comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari dismessi e dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 5/2008.