Art. 10.
                          V i g i l a n z a

   1.  La  vigilanza  sulle  opere  e  sugli  interventi  eseguiti in
attuazione  della  presente  legge  e'  eseguita  dai  Comuni nel cui
territorio  si  trovano  i  siti  minerari, dalla struttura regionale
competente  in  materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della
Valle d'Aosta.
   2.  La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'art.
9 e' attuata dai comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari
dismessi  e  dal  personale  dipendente della struttura competente ai
sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 5/2008.