Art. 11. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque esegua opere in violazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque esegua opere senza la previa autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2. 2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il concessionario o il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 8 che eseguano opere in violazione di quanto disposto nella concessione o nell'autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 3. Il Presidente della Regione irroga le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 10.