Art. 11.
                           S a n z i o n i

   1.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  dalla normativa vigente,
chiunque  esegua  opere in violazione di quanto disposto dall'art. 7,
comma  1,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. Alle stesse sanzioni
soggiace  chiunque esegua opere senza la previa autorizzazione di cui
all'art. 7, comma 2.
   2.  Fatte  salve  le sanzioni previste dalla normativa vigente, il
concessionario  o  il  soggetto  autorizzato ai sensi dell'art. 8 che
eseguano  opere  in violazione di quanto disposto nella concessione o
nell'autorizzazione  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.
   3.  Il Presidente della Regione irroga le sanzioni di cui ai commi
1  e  2  sulla  base  degli accertamenti svolti e delle contestazioni
effettuate dai soggetti di cui all'art. 10.