Art. 12.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge  e' determinato in annui euro 170.000 per gli anni 2008, 2009 e
2010.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  della  Regione,  per  l'anno
finanziario  2008  e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010,
negli   obiettivi   programmatici   2.2.1.09   (Ambiente  e  Sviluppo
sostenibile),  2.1.06.01. (Consulenze ed incarichi), 1.3.2. (Comitati
e  commissioni),  2.2.1.06.  (Difesa  del suolo), 2.2.4.07 (Attivita'
culturali - Musei, beni culturali e ambientali).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:
    a)  per  annui  euro  100.000  mediante  l'utilizzo delle risorse
iscritte   nell'obiettivo   programmatico   2.1.6.01   (Consulenze  e
incarichi)  al  capitolo  38345  (Spese  per collaborazioni tecniche,
studi  e  ricerche  nell'ambito  dell'assetto  della  tutela  e della
valorizzazione del territorio e delle sue risorse);
    b)  per  annui  euro  70.000  mediante  l'utilizzo  delle risorse
iscritte  nell'obiettivo  programmatico  2.2.4.07  al  capitolo 57800
(Contributo   annuo   per   il   funzionamento  del  museo  minerario
regionale).
   4.  A  decorrere  dal 2011 l'onere annuo a carico della Regione e'
determinato  con  la  legge  finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio
e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
   5.  Gli  interventi  di cui alla presente legge sono attuati anche
mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo
Stato renderanno disponibili.
   6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   7.  I  proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 e
dell'eventuale  avanzo di cui all'art. 13 sono introitati nello stato
di previsione delle entrate del bilancio della Regione.