Art. 13.
                  Disposizioni abrogative e finali

   1.  La  legge  regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo
minerario regionale), e' abrogata.
   2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  la  legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla
legge  regionale  3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario
regionale);
    b) la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10
agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso -
Grand  Paradis.  Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n.
l4, e 16 novembre 1999, n. 34);
    c)  la  lettera  i)  del  comma  2  dell'art.  1  del regolamento
regionale  11  dicembre  1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici
dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti  pubblici non economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta);
    d)  il  numero  8  della  lettera  a) del comma 1 dell'art. 3 del
regolamento  regionale  24  luglio  2006,  n. 2 (Trattamento dei dati
sensibili  e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale,
dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti
dipendenti dalla Regione).
   3.  Il  Museo minerario regionale, istituito dalla legge regionale
n.  6/1992,  e'  soppresso  e  i suoi organi sono sciolti a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. La Giunta
regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, definisce le
modalita'  e  i  termini  per il trasferimento delle funzioni e delle
dotazioni finanziarie e strumentali del Museo minerario alla Regione,
la  quale  subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi
diritti e obblighi.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 18 aprile 2008
                               CAVERI
(Omissis)