Art. 13. Disposizioni abrogative e finali 1. La legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale), e' abrogata. 2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale); b) la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. l4, e 16 novembre 1999, n. 34); c) la lettera i) del comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta); d) il numero 8 della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione). 3. Il Museo minerario regionale, istituito dalla legge regionale n. 6/1992, e' soppresso e i suoi organi sono sciolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' e i termini per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali del Museo minerario alla Regione, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 18 aprile 2008 CAVERI (Omissis)