Art. 2. Commissione regionale per la valorizzazione dei siti dismessi 1. E' istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere. 2. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi: a) individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'art. 3, comma 1; b) indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'art. 4; c) predisposizione del piano programmatico di cui all'art. 5; d) indicazione delle modalita' per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione e di studio di cui all'art. 6; e) rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 4. 3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni. 4. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed e' composta da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, o suo delegato; c) il dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, o suo delegato; d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato; e) tre tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare riferimento alla storia delle miniere, in scienze museali e archivistiche e in economia, i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; f) il Sindaco territorialmente competente o un suo delegato; g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.