Art. 2.
    Commissione regionale per la valorizzazione dei siti dismessi

   1. E' istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei
siti  minerari  dismessi,  di  seguito  denominata  Commissione,  con
funzioni  consultive  nei  confronti  della  Giunta regionale e delle
strutture  regionali  competenti  in  materia di ambiente e di cave e
miniere.
   2.  La Commissione autorizza lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art.  7,  comma  1, lettera d). La Commissione esprime il proprio
parere  ogni  qualvolta  la Giunta regionale e le strutture regionali
competenti  in  materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano
e, comunque, nei seguenti casi:
    a)  individuazione  dei  siti  minerari  dismessi  o  in  fase di
dismissione  e  di  tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni
singolo sito di cui all'art. 3, comma 1;
    b)  indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari
dismessi di cui all'art. 4;
    c) predisposizione del piano programmatico di cui all'art. 5;
    d)   indicazione   delle   modalita'   per   l'istituzione  e  il
funzionamento  del  Centro  di  documentazione  e  di  studio  di cui
all'art. 6;
    e) rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 4.
   3.  La  Commissione,  nominata  con  decreto  del Presidente della
Regione  su  proposta  dell'assessore  regionale competente, resta in
carica per quattro anni.
   4.  La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente
ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla
commissione   consiliare   competente   in  materia  di  assetto  del
territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed e' composta da:
    a)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di ambiente, o suo delegato;
    b)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di cave e miniere, o suo delegato;
    c)  il  dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le
attivita' culturali, o suo delegato;
    d)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di turismo, o suo delegato;
    e) tre tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare
riferimento   alla   storia  delle  miniere,  in  scienze  museali  e
archivistiche  e  in  economia,  i  cui  compensi  sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale;
    f) il Sindaco territorialmente competente o un suo delegato;
    g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.