Art. 3.
    Individuazione dei siti minerari e delle loro caratteristiche

   1.  La  struttura  regionale competente in materia di ambiente, in
collaborazione  con  la  struttura regionale competente in materia di
cave  e  miniere, procede, anche avvalendosi di collaboratori esterni
dotati di specifiche competenze tecniche, all'individuazione dei siti
minerari  dismessi  o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze
immobiliari collegate ad ogni singolo sito.
   2. Per ogni singolo sito minerario deve essere accertata:
    a)  la  presenza  di  un  giacimento minerario e della sua futura
economica coltivabilita';
    b)  l'esistenza  del  rapporto pertinenziale tra gli edifici gia'
collegati  alle  miniere  in  relazione all'attuale consistenza delle
stesse;
    c) la stabilita' statica del sito e la relativa pericolosita' per
le persone e per le cose;
    d) la documentazione amministrativa esistente;
    e) la proprieta' del suolo;
    f)  la valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia
ai  valori  ambientali  e  culturali  regionali  sia  a  quelli delle
comunita' locali.