Art. 3. Individuazione dei siti minerari e delle loro caratteristiche 1. La struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di cave e miniere, procede, anche avvalendosi di collaboratori esterni dotati di specifiche competenze tecniche, all'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito. 2. Per ogni singolo sito minerario deve essere accertata: a) la presenza di un giacimento minerario e della sua futura economica coltivabilita'; b) l'esistenza del rapporto pertinenziale tra gli edifici gia' collegati alle miniere in relazione all'attuale consistenza delle stesse; c) la stabilita' statica del sito e la relativa pericolosita' per le persone e per le cose; d) la documentazione amministrativa esistente; e) la proprieta' del suolo; f) la valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia ai valori ambientali e culturali regionali sia a quelli delle comunita' locali.