Art. 4. Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi 1. Sulla base dei dati emergenti a seguito dell'effettuazione delle attivita' elencate all'art. 1, comma 1, la Giunta regionale provvede ad inserire i siti minerari dismessi in una delle seguenti tipologie di intervento: a) inserimento nel piano programmatico di cui all'art. 5, laddove sussistano particolari valori storici o socio-culturali; b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalita' di cui all'art. 9, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia gia' stata una riambientazione nel contesto naturale circostante. Tali siti restano disciplinati dal Piano regionale delle attivita' estrattive (PRAE); c) attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalita' di cui all'art. 9 per i siti residui, oggetto di ulteriori approfondimenti e degli sviluppi del piano programmatico ai sensi dell'art. 5, in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).