Art. 4.
        Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi

   1.  Sulla  base  dei  dati  emergenti a seguito dell'effettuazione
delle  attivita'  elencate  all'art.  1, comma 1, la Giunta regionale
provvede  ad  inserire i siti minerari dismessi in una delle seguenti
tipologie di intervento:
    a) inserimento nel piano programmatico di cui all'art. 5, laddove
sussistano particolari valori storici o socio-culturali;
    b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza
con  le modalita' di cui all'art. 9, laddove non esistano particolari
valori   storici   o   socio-culturali   e  vi  sia  gia'  stata  una
riambientazione  nel contesto naturale circostante. Tali siti restano
disciplinati dal Piano regionale delle attivita' estrattive (PRAE);
    c)  attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalita'
di   cui  all'art.  9  per  i  siti  residui,  oggetto  di  ulteriori
approfondimenti  e  degli  sviluppi  del piano programmatico ai sensi
dell'art.  5, in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b).