Art. 5. Parco minerario 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, predispone un piano programmatico, denominato parco minerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi. 2. Il parco minerario prevede le destinazioni finali dei siti minerari dismessi individuando: a) i caratteri museali da salvaguardare e le modalita' dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati; b) i percorsi culturali e le relative progettualita', in accordo con le comunita' locali interessate; c) un migliore inserimento paesaggistico dei siti nel contesto naturale circostante; d) le modalita' di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.