Art. 5.
                           Parco minerario

   1.  La  Giunta  regionale,  sulla base dei dati istruttori forniti
dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave
e  miniere,  predispone  un  piano  programmatico,  denominato  parco
minerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.
   2.  Il  parco  minerario  prevede  le destinazioni finali dei siti
minerari dismessi individuando:
    a)  i  caratteri  museali  da  salvaguardare  e  le modalita' dei
relativi  interventi  consecutivi  e  di  riutilizzo, con particolare
riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;
    b)  i percorsi culturali e le relative progettualita', in accordo
con le comunita' locali interessate;
    c)  un  migliore  inserimento paesaggistico dei siti nel contesto
naturale circostante;
    d) le modalita' di gestione e di promozione dei siti nei circuiti
turistico-culturali regionali e nazionali.