Art. 6.
                Centro di documentazione e di studio

   1.  La  documentazione  inerente allo studio e alla ricerca per la
valorizzazione   dei   siti   minerari  e'  raccolta  nel  Centro  di
documentazione e di studio regionale, di seguito denominato Centro.
   2.  Le  modalita'  per l'istituzione e il funzionamento del Centro
sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.