Art. 7.
             Tutela dei siti inclusi nel parco minerario

   1.  Nei  siti  inclusi nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), e' vietato:
    a)   qualsiasi   mutamento   dell'utilizzazione   dei  terreni  e
quant'altro  possa  incidere  sulla morfologia del territorio e sugli
equilibri    paesaggistici,    ambientali,    ecologici,   idraulici,
idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalita' del parco
minerario;
    b)  il  danneggiamento  e la distruzione dei manufatti, dei beni,
delle  strutture  sotterranee  e  superficiali e delle infrastrutture
connesse;
    c)  l'esecuzione  di  nuove  costruzioni  e  la trasformazione di
quelle  esistenti,  ad  esclusione  degli  interventi di manutenzione
ordinaria,   di   manutenzione   straordinaria,   di  restauro  e  di
risanamento  conservativo,  come  definiti  dall'art.  31,  comma  1,
lettere  a),  b)  e  c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale);
    d)  lo  svolgimento di attivita' pubblicitarie o promozionali non
autorizzate dalla Commissione.
   2.  Le  modificazioni  del  suolo e degli edifici dei siti inclusi
nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), devono essere
previamente autorizzate dalla Giunta regionale.