Art. 7. Tutela dei siti inclusi nel parco minerario 1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), e' vietato: a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalita' del parco minerario; b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse; c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale); d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie o promozionali non autorizzate dalla Commissione. 2. Le modificazioni del suolo e degli edifici dei siti inclusi nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), devono essere previamente autorizzate dalla Giunta regionale.