Art. 8.
Strumenti  per  l'attuazione  degli  interventi di valorizzazione dei
              siti minerari inclusi nel parco minerario

   1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non
risulti  esaurito ne' sotto il profilo fisico ne' sotto quello di una
possibile   futura   economica   coltivabilita',  gli  interventi  di
valorizzazione  e  di  fruizione socio-culturale del sito stesso sono
oggetto  di  concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base
di  quanto  disposto  dalla  legge  regionale  13  marzo  2008,  n. 5
(Disciplina   delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque  minerali
naturali, di sorgente e termali).
   2.  Per il rilascio della concessione di cui al comma 1, il Comune
in cui e' situato il sito minerario ha diritto di prelazione.
   3. Gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale
di  un  giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della
possibile futura economica coltivabilita' sono attuati:
    a) prioritariamente, dal Comune in cui e' situato il sito oggetto
degli  interventi, il quale puo' procedere agli espropri delle aree e
degli  edifici  necessari  agli  interventi  stessi,  riconosciuti di
pubblico interesse;
    b)  subordinatamente,  da  chi  abbia  la disponibilita' del sito
oggetto degli interventi.
   4.  Nei  casi  di  cui  al comma 3, il richiedente deve presentare
apposita   domanda   di   autorizzazione   alla  struttura  regionale
competente  in  materia  di cave e miniere, corredata del progetto di
intervento  e  della  documentazione  storica  e  socio-culturale  di
supporto,  con  l'indicazione delle opere da realizzare e il progetto
di  utilizzo  e  conseguente  recupero ambientale finale del sito. La
Giunta regionale provvede con propria deliberazione sulla domanda.