Art. 8. Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari inclusi nel parco minerario 1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non risulti esaurito ne' sotto il profilo fisico ne' sotto quello di una possibile futura economica coltivabilita', gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale del sito stesso sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). 2. Per il rilascio della concessione di cui al comma 1, il Comune in cui e' situato il sito minerario ha diritto di prelazione. 3. Gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilita' sono attuati: a) prioritariamente, dal Comune in cui e' situato il sito oggetto degli interventi, il quale puo' procedere agli espropri delle aree e degli edifici necessari agli interventi stessi, riconosciuti di pubblico interesse; b) subordinatamente, da chi abbia la disponibilita' del sito oggetto degli interventi. 4. Nei casi di cui al comma 3, il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di cave e miniere, corredata del progetto di intervento e della documentazione storica e socio-culturale di supporto, con l'indicazione delle opere da realizzare e il progetto di utilizzo e conseguente recupero ambientale finale del sito. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione sulla domanda.