Art. 9.
            Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi

   1.  La  messa  in  sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti
nella  tipologia  di  cui  all'art.  4,  comma 1, lettera b), e di un
giacimento  minerario  esaurito  sotto  il  profilo  fisico  o  della
possibile   futura   economica   coltivabilita'   e'   a  carico  del
proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune.
   2.  La  messa  in  sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti
nella  tipologia  di  cui  all'art.  4,  comma 1, lettera b), e di un
giacimento  minerario  non  esaurito  sotto il profilo fisico o della
possibile   futura   economica   coltivabilita'   e'   a  carico  del
proprietario,   secondo   le   prescrizioni   imposte  dal  personale
dipendente  della  struttura  competente  ai sensi dell'art. 76 della
legge regionale n. 5/2008.
   3. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti minerari dismessi
e'  a  carico  dei  proprietari  del  suolo,  secondo le prescrizioni
imposte  dal personale dipendente della struttura competente ai sensi
dell'art.  76  della  legge  regionale  n.  5/2008. Qualora esista un
concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza e' a carico
del concessionario stesso.