Art. 9. Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi 1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilita' e' a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune. 2. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario non esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilita' e' a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 5/2008. 3. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti minerari dismessi e' a carico dei proprietari del suolo, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 5/2008. Qualora esista un concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza e' a carico del concessionario stesso.