Art. 3.
                  Ambiti e tipologie di intervento

   1.  La  Regione concede annualmente, nei limiti dello stanziamento
di  bilancio,  contributi  ai  soggetti  di cui all'art. 2 diretti al
finanziamento  delle  seguenti  iniziative  concernenti  le attivita'
sportive di cui all'art. 1:
    a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni;
    b)   acquisto  di  attrezzature  necessarie  all'esercizio  delle
attivita' sportive;
    c)  organizzazione  di  corsi di avviamento al gioco rivolti agli
studenti e realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
    d)  manutenzione  straordinaria  e potenziamento degli sferisteri
nei quali le attivita' sono praticate;
    e) istituzione di musei regionali delle attivita' sportive;
    f)  predisposizione  di cartellonistica stradale sulle principali
strade  di  accesso  alle  localita',  indicante  l'ubicazione  dello
sferisterio;
    g)  realizzazione  di  mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni
aventi la finalita' di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e
culturale  delle  societa'  sportive e la tradizione delle discipline
sportive di cui alla presente legge.