Art. 3. Ambiti e tipologie di intervento 1. La Regione concede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi ai soggetti di cui all'art. 2 diretti al finanziamento delle seguenti iniziative concernenti le attivita' sportive di cui all'art. 1: a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni; b) acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attivita' sportive; c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco rivolti agli studenti e realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili; d) manutenzione straordinaria e potenziamento degli sferisteri nei quali le attivita' sono praticate; e) istituzione di musei regionali delle attivita' sportive; f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle localita', indicante l'ubicazione dello sferisterio; g) realizzazione di mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni aventi la finalita' di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle societa' sportive e la tradizione delle discipline sportive di cui alla presente legge.