Art. 4. Presentazione delle domande 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo. 2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.