Art. 4.
                     Presentazione delle domande

   1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione,
le  procedure  e  i  termini  per  la  presentazione delle domande di
contributo.
   2.  La  Giunta  regionale  presenta  annualmente  alla  competente
Commissione  consiliare  una  relazione sull'andamento della gestione
degli interventi attivati.