Art. 6.
                          Norma finanziaria

   1. Per l'anno finanziario 2008, la copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, quantificata in euro 500,00 per
gli  investimenti  di  parte  corrente  e  in  euro  500,00  per  gli
investimenti   in   conto   capitale,   e'  rinviata  alla  legge  di
approvazione  del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 34 della
legge  regionale  26  marzo  2002, n. 15 (Ordinamento contabile della
Regione Liguria).
   2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi, si provvede con legge
di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
    Genova, 3 aprile 2008
                              BURLANDO
(Omissis)