Art. 6. Norma finanziaria 1. Per l'anno finanziario 2008, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificata in euro 500,00 per gli investimenti di parte corrente e in euro 500,00 per gli investimenti in conto capitale, e' rinviata alla legge di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). 2. Agli oneri per gli esercizi successivi, si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 aprile 2008 BURLANDO (Omissis)