Art. 2.
                Istituzione e gestione degli ecomusei

   1.   La   Giunta   regionale   propone   al   Consiglio  regionale
l'istituzione  ed  il  riconoscimento  degli  ecomusei, sulla base di
proposte provenenti da:
    a) enti locali, in forma singola o associata;
    b)  associazioni  e  fondazioni culturali ed ambientaliste, senza
scopo  di  lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto
statutario le finalita' di cui all'art. 3.
   2.  Gli  ecomusei  sono  istituiti con deliberazione del Consiglio
regionale,  il  quale  valuta  il  possesso  dei  requisiti di cui al
regolamento  di attuazione previsto dall'art. 3, comma 1, e ne affida
la gestione ai sensi del comma 3.
   3.  La gestione di ciascun ecomuseo e' affidata all'Ente che ne ha
richiesto  l'istituzione,  o,  su  proposta  di  questo,  ad  uno dei
soggetti  individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 2
dell'art. 3.
   4.  Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo,
la  Regione  assegna  ad ognuno di esso una denominazione esclusiva e
originale  ed  un  marchio.  Il  marchio  e'  veicolo  di  promozione
dell'ecomuseo  ed e' tutelato nelle forme consentite. La Regione puo'
promuovere,  oltre  a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che
raccoglie l'immagine complessiva degli ecomusei del Molise.