Art. 2. Istituzione e gestione degli ecomusei 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'istituzione ed il riconoscimento degli ecomusei, sulla base di proposte provenenti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e fondazioni culturali ed ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalita' di cui all'art. 3. 2. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale, il quale valuta il possesso dei requisiti di cui al regolamento di attuazione previsto dall'art. 3, comma 1, e ne affida la gestione ai sensi del comma 3. 3. La gestione di ciascun ecomuseo e' affidata all'Ente che ne ha richiesto l'istituzione, o, su proposta di questo, ad uno dei soggetti individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell'art. 3. 4. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo, la Regione assegna ad ognuno di esso una denominazione esclusiva e originale ed un marchio. Il marchio e' veicolo di promozione dell'ecomuseo ed e' tutelato nelle forme consentite. La Regione puo' promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccoglie l'immagine complessiva degli ecomusei del Molise.