Art. 10.

   1.  L'Assessore regionale della programmazione, credito ed assetto
del  territorio  e'  autorizzato  ad  iscrivere, con proprio decreto,
previa  deliberazione  della  Giunta  regionale, adottata su proposta
dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per
le  assegnazioni  a destinazione non vincolata, in appositi capitoli,
istituiti  o  da  istituire,  nello  stato  di previsione della spesa
nell'ambito   delle   corrispondenti  unita'  previsionali  di  base,
istituite  o  da  istituire,  in  corrispondenza con gli accertamenti
effettuati   in   conto  dei  correlativi  capitoli  dello  stato  di
previsione  dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati
con specifica destinazione dallo Stato, dall'Unione europea, da altri
enti, o soggetti pubblici do privati, in applicazione di disposizioni
di legge.
   2.  Con  il  procedimento  di  cui  al  comma  1  si provvede alle
reiscrizioni  di  assegnazioni  statali  di  cui  sia stata accertata
l'economia  di  stanziamento  nell'anno  2006  con contestuale minore
accertamento  della  relativa  entrata.  Con la medesima procedura si
provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa
entrata  risulti  riscossa  o versata, attingendo alle disponibilita'
del fondo di cui al capitolo SC08.000l - UPB 508 gennaio 001.
   3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
    a)  l'iscrizione  delle  quote dei mutui contratti dalla Regione,
ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico
del bilancio dello Stato;
    b)  le  variazioni  di  bilancio  necessarie a dare attuazione ai
programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale
n. 26   febbraio   1996,   n. 14,   agli   interventi  inclusi  nella
programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove
occorra,  alle  disponibilita' del fondo di cui al capitolo SCO1.0628
(UPB  S.0l.03.0l0)  e,  anche mediante le modalita' di cui all'art. 2
della legge regionale n. 12 marzo 1976, n. 12.