Art. 10. 1. L'Assessore regionale della programmazione, credito ed assetto del territorio e' autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata, in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti, o soggetti pubblici do privati, in applicazione di disposizioni di legge. 2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2006 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilita' del fondo di cui al capitolo SC08.000l - UPB 508 gennaio 001. 3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate: a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato; b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale n. 26 febbraio 1996, n. 14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilita' del fondo di cui al capitolo SCO1.0628 (UPB S.0l.03.0l0) e, anche mediante le modalita' di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 marzo 1976, n. 12.