Art. 11. 1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l'attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a' termini dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 e dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2004, n. 3387 e successive modifiche ed integrazioni.