Art. 11.

   1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto  del  territorio  e'  autorizzato,  con  proprio  decreto, ad
apportare  le  variazioni  di  bilancio,  anche mediante applicazione
della  procedura prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 12 del
1976,  necessarie  per  l'attuazione  delle ordinanze del Commissario
governativo   emesse   a'   termini   dell'articolo   6,   comma   1,
dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 28 giugno
1995  e  dell'art.  8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri   14  dicembre  2004,  n. 3387  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.