Art. 12.

   1.  Ai  fini  dell'attuazione  dci  programmi  operativi  e  delle
iniziative  comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei  rispettivi regolamenti
comunitari  e  dei  vincoli  imposti dall'Unione europea, l'Assessore
regionale  della  programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto del
territorio  e'  autorizzato  ad apportare, con proprio decreto, fermo
restando   il   piano   finanziario  approvato  con  decisione  della
Commissione europea, anche mediante l'applicazione della procedura di
cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal
fondo  di  cui  all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006, per
eventuali   reiscrizioni   di  spesa,  le  necessarie  variazioni  di
bilancio.