Art. 12. 1. Ai fini dell'attuazione dci programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal fondo di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006, per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.