Art. 13. 1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e' autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001) e, ove occorra, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articob 2 della legge regionale n. 12 del 1976.