Art. 13.

   1.  Al  fine  del  recepimento  dei  programmi  finanziati  con il
concorso  dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base
delle  autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore
regionale  della  programmazione,  bilancio,  credito  ed assetto del
territorio   e'  autorizzato  a  disporre,  con  proprio  decreto  da
comunicare   entro   cinque   giorni   alla   competente  Commissione
consiliare,  le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il
cofinanziamento  regionale,  al  fondo di cui all'art. 25 della legge
regionale  n. 11  del 2006 (UPB S08.01.001) e, ove occorra, anche con
l'applicazione  della  procedura  di  cui  all'articob  2 della legge
regionale n. 12 del 1976.