Art. 15. 1 . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato a disporre, con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorche' riferiti ad unita' previsionali di base differenti.