Art. 15.

   1  . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
e  assetto  del  territorio  e'  autorizzato  a  disporre, con propri
decreti,  l'adeguamento  degli  stanziamenti  dei  capitoli  di spesa
relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento
dei  mutui  contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative
tra  gli  stessi,  ancorche'  riferiti ad unita' previsionali di base
differenti.