Art. 17. 1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati. Disposizioni diverse