Art. 17.

   1.  Al  fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze,
liti,  arbitrati  ed  altre  tipologie di spesa analoghe, l'Assessore
regionale  della  programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto del
territorio  provvede,  con  proprio  decreto, mediante l'utilizzo del
fondo  di  cui  all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB
S08.01.004  -  cap.  SC08.0045)  ad  incrementare i capitoli di spesa
relativi,  rispettivamente,  all'obbligazione principale e agli oneri
correlati.
                        Disposizioni diverse