Art. 19.

   1.  Al fine dell'attuazione dell'art. 103 del contratto collettivo
regionale  di  lavoro  per  gli anni 1998-2001, il direttore generale
dell'Assessorato  della  programmazione,  bilancio, credito e assetto
del  territorio  provvede, sulla base della determinazione, emessa su
conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale,  del direttore del
servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale
e  riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici
di  cui  ai  capitoli  SC01.0l35,  SC01.0134 (UPB S01.02.001) ai vari
fondi  per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a
ciascuna Direzione generale.
   2.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede  alle variazioni di
bilancio  conseguenti  all'utilizzo  del  fondo  di  cui  al capitolo
SC01.0134 (UPB S01.02.001).