Art. 19. 1. Al fine dell'attuazione dell'art. 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0l35, SC01.0134 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna Direzione generale. 2. Con la medesima procedura si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0134 (UPB S01.02.001).