Art. 2.

   1  . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
ed assetto del territorio e' autorizzato, ove occorra, a disporre con
propri  decreti  l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata
di   nuovi   capitoli   nell'ambito   delle   corrispondenti   unita'
previsionali   di   base   istituite  o  da  istituire  col  medesimo
provvedimento.