Art. 2. 1 . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e' autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.