Art. 20.

   1.  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in
materia  di  fondi  di  cui agli articoli 102 e 102-bis del contratto
collettivo  regionale  del  lavoro  2002-2005,  L'Assessore regionale
della  programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e'
autorizzato,   con   proprio   decreto,  su  proposta  dell'Assessore
regionale  competente  in  materia  di  personale,  ad  apportare  le
variazioni  di  bilancio  necessarie per l'utilizzo delle economie di
spesa  individuate  dalle  citate  disposizioni da destinare ai fondi
medesimi.
   2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del contratto collettivo
regionale  di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio
economico  2000-2001  e  con le stesse modalita' indicate al comma 1,
sono  apportate  le  variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo
delle  economie  di spesa realizzate in conto delle risorse destinate
alla copertura degli oneri assicurativi.