Art. 20. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 102 e 102-bis del contratto collettivo regionale del lavoro 2002-2005, L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e' autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalita' indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.