Art. 22.

   1.  I  trasferimenti  dai  fondi  di  cui  all'art. 24 della legge
regionale   n. 11  del  2006,  relativi  alla  revisione  dei  prezzi
contrattuali,  possono  essere disposti a favore dei vari capitoli di
spesa  compresi  nel titolo II, categoria 01, nonche' del capitolo di
spesa SC05.0061 (UPB S05.0l.003).
   2.  Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi,
i  loro  corrispondenti  sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1,
con  decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio.
   3.  Si  prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i
trasferimenti sino a euro 260.000.