Art. 22. 1. I trasferimenti dai fondi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonche' del capitolo di spesa SC05.0061 (UPB S05.0l.003). 2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. 3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.