Art. 23.

   1  . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
ed  assetto  del  territorio,  su conforme deliberazione della Giunta
regionale  adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo, di
concerto   con   gli   Assessori   rispettivamente   interessati,  e'
autorizzato   a   disporre,  con  proprio  decreto,  l'iscrizione  ai
competenti  capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti
effettuati  in conto dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB
E324.001), e EC362.097 (UPB E362.0l0) degli importi corrispondenti, o
delle  minori  somme  effettivamente occorrenti agli interessi attivi
maturati  sui  conti  correnti  di cui alla legge regionale 7 gennaio
1975,  n. 1,  art.  4,  comma 5, agli interessi attivi maturati sulle
somme  erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica
ed  alle  economie  realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione
degli  enti  stessi, di cui all'art. 9, comma 3 della medesima legge,
al 31 dicembre 2006.
   2.  Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati
abbiano richiesto - a' termini rispettivamente dell'art. 4, comma 6 e
dell'art.  9,  comma  3,  della  legge  regionale  n. 1 del 1975 - la
riassegnazione   degli  importi  degli  interessi  e  delle  economic
realizzate  e  l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di
tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle
riassegnazioni  stesse  puo'  farsi  luogo  -  previa  l'adozione  di
provvedimenti divariazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base
dei  correlativi  accertamenti  d'entrata  -  mediante l'emissione di
ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.