Art. 23. 1 . L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001), e EC362.097 (UPB E362.0l0) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, art. 4, comma 5, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'art. 9, comma 3 della medesima legge, al 31 dicembre 2006. 2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a' termini rispettivamente dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economic realizzate e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse puo' farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti divariazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.