Art. 30.

   1.  Lo  stanziamento  di  cui  alla legge regionale 9 agosto 2002,
n. 13,   (UPB  S6.04.006  -  capitolo  SC06.0970),  e  trasferito  ai
competenti  centri  di  responsabilita' di cui al capitolo SC06.0972,
sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dagli stessi; al
relativo  trasferimento  provvede,  con  proprio decreto, l'Assessore
regionale  della  programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto del
territorio,  su  proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e
riforma  agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge
regionale n. 12 del 1976.