Art. 30. 1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, (UPB S6.04.006 - capitolo SC06.0970), e trasferito ai competenti centri di responsabilita' di cui al capitolo SC06.0972, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dagli stessi; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976.