Art. 35.

   1.  L'Assessore  regionale della programmazione, bilancio, credito
ed  assetto  del  territorio,  su conforme deliberazione della Giunta
regionale,  adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo di
concerto   con   l'Assessore   regionale   dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza  sociale,  e'  autorizzato  a  disporre,  con  propri
decreti,  il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire
di cui ai capitoli SC05.005, SC05.002 e SC05.003 (UPB S05.01.001), ai
vari   capitoli   istituiti   o   da   istituire   nell'ambito  delle
corrispondenti unita' previsionali di base, istituite o da istituire,
per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   2. Con la stessa procedura e' autonizzato il ripristino - mediante
opportuna  riduzione  agli  stanziamenti portati dai vari capitoli di
spesa  alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale
-  delle  disponibilita'  occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai
precitati capitoli SC05.005 e SC05.002 (UPB S05.01.001).