Art. 35. 1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, e' autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli SC05.005, SC05.002 e SC05.003 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli istituiti o da istituire nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Con la stessa procedura e' autonizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilita' occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli SC05.005 e SC05.002 (UPB S05.01.001).