Art. 5.

   1.  Sono  autorizzati  gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti
delle  spese,  secondo  le  leggi  in  vigore, per l'anno 2007, dal 1
gennaio  al  31  dicembre,  giusto lo stato di previsione della spesa
annesso  alla  presente  legge  entro  il  limite  di stanziamento di
competenza  in  conformita' a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e
41 della legge regionale n. 11 del 2006.
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