Art. 5. 1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2007, dal 1 gennaio al 31 dicembre, giusto lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006. Elenchi